STATUTO ASSOCIAZIONE
Statuto di associazione
Ente non commerciale
Senza scopo di lucro
Art.1 – Costituzione, denominazione e sede
1. E’ costituita in data 20.04.2006 l’Associazione denominata “STYLE ORANGE” senza fini di lucro con sede in Torino, Via Arona 4.
2. La durata dell’Associazione è fissata come illimitata.
Art.2 – Scopi e finalità
1. L'Associazione non ha fini di lucro. Scopo dell'associazione è di promuovere la solidarietà sociale nello svolgimento d'attività nel settore dell'arte in generale, in particolare si propone di realizzare progetti a scopo solidale, nell' intento di agire a favore di tutta la collettività.
Si propone di:
- attuare interventi urbani attui a migliorare e rendere più gradevole la vita quotidiana agli abitanti e ai
turisti della città di Torino.
- collaborare con scuole, ospedali nell' abito artistico culturale.
- ristutturazione di spazi urbani, aree degradate o in disuso, parchi pubblici, con progettazione e
realizzazione di graffiti o murales e altre tecniche di decorazione.
- organizzare riunioni, conferenze, convegni, mostre, jam e seminari, promozioni di giovani artisti,
installazioni urbane;
- editare, riviste, libri, ed ogni altra pubblicazione cartacea, audiovisiva o multimediale, ivi comprese
l'attivazione e la gestione di siti internet e similari;
- promuovere tutto quello che concorre alla realizzazione degli intenti di promozione e diffusione artistico
culturale, e di tutte quelle arti, collaterali a quella visuale, che possono concorrere al raggiungimento degli
obbiettivi sopra esposti (musica, fumettistica, web design, video art, …).
- accordare il proprio patrocinio, anche finanziario, a congressi, a pubblicazioni e ad ogni altra
iniziativa conforme ai propri scopi;
- aderire o collegarsi ad altri organismi nazionali o internazionali che perseguano finalità analoghe alle
proprie;
- inserire le proprie iniziative nell’ambito delle attività socio culturali torinesi, e in ambito scolastico, di
promuovere e diffondere i suoi valori ispiratori.
- offrire servizi connessi alle proprie attività statutarie.
2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.PR.22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti (dall’Assemblea degli associati o dal Consiglio Direttivo).
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.PR.22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.3 - Patrimonio
1. Il patrimonio è formato:
- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- da materiali vari (colori, pennelli, spray, scale, etc...) atti a svolgere le attività sopra elencate.
- da eventuali entrate per servizi presentati dall'associazione.
Art.4 - Associati
1. Il numero degli associati è illimitato.
Sono associati i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.
2. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi da Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione gli associati versano la quota di associazione che è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, che potrà essere differenziata tra le persone fisiche e le persone giuridiche, nonchè in relazione al numero e alle tipologie dei soci.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
3. Sono associati fondatori quelli intervenuti all'atto consultivo. Ad essi è riservato l' elettorato passivo nel Consiglio Direttivo di cui all'art. 9.
4. L' attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
5. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l' attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall' assemblea dei soci.
Art.5 – Doveri e diritti degli associati
- Doveri e diritti degli associati vengono riportati nell’apposita domanda scritta di iscrizione.
- Gli associati sono obbligati:
a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c. a versare la quota associativa fissata in euro 5.50.
- Gli associati hanno diritto:
a. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c. ad accedere alle cariche associative.
Art.6 - Cessazione dell'associazione
- La qualità d'associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
- L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata per lo svolgimento d'attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statuarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo.
- Il provvedimento d'esclusione deve essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblema mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
Art.7 - Organi dell'Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli a associati;
b. il Comitato Direttivo;
c. il Presidente
Art.8 - Assemblea degli associati
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe.
2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
b. nomina i componenti del Comitato Direttivo;
c. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d. stabilisce l’entità della quota associativa dell’Associazione;
e. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3. L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
5. L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate tramite posta elettronica, e/o avviso scritto, e/o affissione, almeno otto giorni prima della data della riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l’intero Comitato Direttivo.
6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno per metà più uno degli associati. In seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.9 - Consiglio Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiori a 3 e non superiore a 5, nominati dall’assemblea degli associati.
Il Primo Comitato Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente degli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Comitato decada dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
4. Al Comitato Direttivo spetta di:
a. Curare l’esecuzione della deliberazione dell’Assemblea;
b. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
c. Nominare il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
d. Delibera sulle domande di nuove adesioni;
e. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
5. Il Comitato Direttivo è Presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, (o il Segretario), lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
La convocazione viene effettuata mediante tramite posta elettronica, e/o avviso scritto, e/o affissione, almeno 8 giorni prima della data della riunione.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art.10 – Presidente
1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Comitato Direttivo.
3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art.11 - Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori o nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E'composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, che rimangono in carica tre anni e la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
Art.12 - Bilancio
1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 luglio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
2. .Il progetto del bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione e deve rimanere a disposizione degli associati.
3. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione della attività di cui all'art.2
4. Gli utili o avanzi di gestionr, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.13 – Gratuità delle cariche associative
- Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2 comma 3.
Art.14 – Scioglimento
1. L'Associazione si estingue su conforme deliberazione assembleare:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le cause di cui all'art.27 c.c.
2. L'assemblea che delibera lo scoglimento nomina un liquidatore.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra ssociazione con fini analoghi a quelli indicati nell'Art.2 dello Statuto, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, co. 190 della legge 23.12.1996, n. 622.
Art.15 - Norma finale
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
- Il primo consiglio Direttivo è eletto dagli associati entro 30 giorni dalla costituzione dell'Associazione.



